Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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DL 123-2023 - Raddoppiate le pene per il porto di armi bianche

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023 , n. 123 - Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Vigente al : 23-11-2023

Modifiche apportate
    L'art. 4 della legge 110/1975 viene modificato con un aumento notevole delle pene. Il porto di un piccolo coltello o di una pistola di platica è punito con l'arresto da  uno a tre anni e con l'ammenda da 25 a 100 euro! Pena raddoppiata!
    Viene poi introdotto il delitto di porto di un'arma per cui non è ammessa licenza. Non è facile capire che cosa volessero dire e viene quasi da pensare che non lo sapessero neppure loro!
    L'art. 42 TULPS  consente di dare licenza di porto per fucili, pistole e bastoni animati con lama non superiore  a 65 cm. Non può quindi essere concessa licenza per armi proprie bianche fra cui però sono rimasti solo pugnali e spade appuntite e affilate, nonché mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici lesivi (se non sono lesivi sono scherzi di carnevale!).
    A questi andrebbe aggiunta ogni arma, da fuoco o bianca, camuffata perché la direttiva europea le ha messe fra le armi vietate in modo assoluto. Però la direttiva è stata recepita a membro di segugio e si può sostenere che queste armi sono proibite in tutt'Europa, ma non in Italia! Problema che ministeri e legiferatori ovviamente ignorano.
    Chi porta questi strumenti di morte è punito con la reclusione da uno a tre anni, mentre chi porta una pistola o un fucile licenza licenza rischia la reclusione da un anno e quattro  mesi a sei anni ed otto mesi. Per per il porto di armi comuni  vi è però una attenuante per il fatto lieve (ad es. bracconaggio, licenza scaduta, ecc.) che consente di ridurre la pena base fino a due terzi, e cioè a 5 mesi e 10 giorni.
     Quindi è come dire che, considerato il rapporto  pena-qualità, ora  invece di una ingombrante e poco occultabile mazza ferrata, o di uno storditore elettrico che non uccide, il delinquente fare a bene ad usare un robusto pistolone.
    Queste armi, salvo le copie non pericolose di armi da fuoco, devono essere denunziate. Quini alla pena per il porto si aggiunge la pena per l'omessa denunzia
    Ma che bisogno c'era di fare questo casino di norme e di pene, di creare categorie di  armi con giochi puramente verbali ed etichette che esistono solo nel mondo giuridico, con pene che non distinguono fra chi porta un coltello per uccidere e chi sta solo andando nell'orto a tagliare l'insalata, creando anche disparità di trattamento  illogiche e incostituzionali (vedi mancata previsione di una generale applicabilità dell'attenuante del fatto lieve), impedendo di fatto al cittadino onesto di difendersi dal prepotente perché ora rischia più per aver portato un temperino, di quanto rischi il rapinatore che lo prende a pugni e scarponate e lo manda all'ospedale.
    Sembra di capire che qualcuno abba scoperto l'acqua calda e cioè che per ammazzare e ferire non c'è bisogno delle armi da fuoco. Con un altra fiammella mentale avrebbe pouto riscaldare l'acqua un po' di più e scoprire che i mezzi per uccidere sono infiniti e che non vanno punite le cose, ma le persone.Che senso ha un baraccone ministeriale per correr dietro a pistole e fucili, quando è certo che non sono essi ad aumentare il numero dei femmicidi e uominicidi? Perché non provano a fare norme per bloccare sul nascere le persone pericolose? Vi sono decine di migliaia  di soggetti che sprizzano violenza sui social; che cosa si aspetta a cotrollare se hanno strumenti pericolosi in casa e se hanno bisogno di terapie?
    Il poeta avrebbe detto "Oh grande imbecillità dei legislatori nostri!"

Ecco qui  i testi di legge aggiornati.

Art. 4 L. 110

Porto di armi od oggetti atti ad offendere

    1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,[ L'art. 42 recita: il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65]  non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
    2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
    3. Il contravventore è punito con l'arresto da  uno a tre anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
     4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
    5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
    6. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
    Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
    Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza).

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.   
2.     Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:   
a) da persone travisate o da più persone riunite;   
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;   
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;   
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

Art. 699 C.P.

Il secondo comma è abrogato. È il comma che aumentava la pena per il porto di armi bianche per cui non era ammessa licenza armi.

Ed inoltre
    2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente:
 "m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".
    2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli".
    2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente:
    Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). -
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
     2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.
    2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o".

Bolzano, 24 novembre 2023


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